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La Direttiva Macchine e le centrali idrauliche

18 luglio 2009 Davide C. Nessun commento

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Quando si acquista una centrale idraulica per una futura integrazione in un macchinario è molto importante porre attenzione a cosa chiedere dal punto di vista documentale al costruttore.

Non basta fornire assieme alla centrale uno schema con la distinta base o le “fotocopie”, dei cataloghi dei vari componenti , ma è obbligatorio fornire tutta la documentazione  secondo le indicazioni della Direttiva Macchine.

La Direttiva Macchine 2006/42/CE del 17/05/2006, sostituisce la  98/37/CE recepita in Italia con il DPR 459/96. Essa è già attuale, ma la sua applicazione diventa obbligatoria a partire dal 29/12/2009.

Questa versione della Direttiva estende il campo di applicazione e si applica a:

a) macchine;
b) attrezzature intercambiabili;
c) componenti di sicurezza;
d) accessori di sollevamento;
e) catene, funi e cinghie;
f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
g) quasi-macchine (insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata – ad es. un sistema di azionamento – unicamente destinati ad essere incorporati o assemblati ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina) .

La centrale idraulica è un assieme di componenti opportunamente composto per asservire  un macchinario, secondo una logica funzionale prestabilita.

Può essere quindi definita come un “modulo ausiliario” necessario alla parte operativa della  macchina ed in quanto tale rientra nella categoria delle ”quasi macchine“  ovvero deve essere dichiarata conforme ad assere integrata in una macchina soggetta a certificazione CE.

La Direttiva individua il FABBRICANTE come la persona fisica o giuridica che progetta o realizza una quasi macchina responsabile della conformità della stessa. Egli deve redigere la dichiarazione di incorporazione secondo l’allegato II B della Direttiva che deve contenere:

  • la ragione sociale e l’indirizzo completo del fabbricante
  • il nome e l’indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico
  • la descrizione e l’identificazione della quasi macchina con denominazione generica, funzione, modello, tipo, numero di serie, denominazione commerciale
  • un’indicazione  con la quale si dichiara esplicitamente quali requisiti essenziali della presente direttiva sono applicati e rispettati e che la documentazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità dell’allegato VII B e, se del caso, un’indicazione con la quale di dichiara che la quasi-macchina è conforme ad altre direttive comunitarie pertinenti.
  • un impegno a trasmettere, in risposta a una richiesta adeguatamente motivata delle autorità  nazionali, informazioni pertinenti sulle quasi-macchine
  • una dichiarazione secondo cui la quasi macchina non deve essere messa in servizio finché la macchina finale in cui deve essere incorporata non è stata dichiarata conforme, se del caso, alle disposizioni della presente direttiva
  • luogo e data della dichiarazione
  • identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante.

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Come si vede, compare l’indicazione sulla redazione del fascicolo tecnico (documentazione tecnica pertinente) e da questo punto di vista la nuova direttiva equipara le quasi-macchine alle macchine (archivio del fascicolo tecnico per 10 anni, analisi rischi ecc).

Un’altra nota occorre spenderla per l’allegato IV ovvero per le istruzioni per l’assemblaggio.

Le quasi-macchine devono contenere una descrizione delle condizioni da rispettare per effettuare una corretta incorporazione nella macchina finale, al fine di non compromettere la sicurezza e la salute di chi vi opera.

Le istruzioni per l’assemblaggio devono essere redatte in una delle lingue ufficiali della Comunità, accettata dal Fabbricante della macchina in cui tale quasi-macchina sarà incorporata.

In sostanza i “fabbricanti” di centraline oleodinamiche dovranno adeguarsi nel:

  • evidenziare riferimenti agli standard armonizzati a cui l’apparecchiatura è conforme
  • redigere e rendere disponibile il Fascicolo Tecnico secondo l’allegato VIIB
  • redigere la documentazione secondo l’allegato VI

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Davide Cherubino

Tekno-Due srl